Art. 22.
(Certificazione micologica).

      1. La vendita dei funghi freschi spontanei è consentita esclusivamente in confezioni non manomissibili e il confezionamento deve essere effettuato da imprese che hanno assolto all'obbligo della comunicazione del nominativo del micologo prevista dal comma 2 dell'articolo 25.
      2. Le confezioni non manomissibili di cui al comma 1 possono contenere una o più specie tra quelle idonee alla commercializzazione ai sensi della normativa vigente.
      3. È fatto divieto di vendita in forma itinerante dei funghi freschi spontanei.